IL CONSIGLIERE PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale 31 marzo 1992, pronuncia la seguente ordinanza; RITENUTO IN FATTO che il procuratore della Repubblica presso questa pretura, con riferimento alle opere dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto "Olivo" di Piazza Armerina, ha promosso azione penale nei confronti di Geraci Giuseppe, ingegnere capo del genio civile di Caltanissetta e ingegnere capo dei lavori, Corto Gaetano, direttore dei lavori, e La Figura Giovanni, responsabile del raggruppamento di imprese "Dipenda s.a.p.", esecutore dei lavori, per i reati p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 20, lett. b), della legge n. 47/1985; artt. 110 del c.p., 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319; che in data 1½ febbraio 1991 la regione siciliana ha emanato la legge n. 8 con la quale all'art. 3, ha prorogato il termine per l'adeguamento degli insediamenti produttivi e degli impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale, previsto dall'art. 33 della legge regionale 15 maggio 1986, e cio' fino all'attivazione delle opere di cui allo stesso articolo e, comunque, sino al 31 dicembre 1992; che il p.m., all'udienza dibattimentale del 28 febbraio 1992, dopo aver sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 44 del r.d. n. 1611/1933, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente che "l'avvocatura dello Stato assuma la difesa di pubblici funzionari di enti statali o regionali imputati di reati che hanno come parte offesa lo Stato o la regione", ha anche prospettato la questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge regione Sicilia 1½ febbraio 1991, n. 8, con riguardo agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione; che il difensore delle parti civili costituite (comune di Barrafranca, Mingaia Salvatore e Malacasa Filippo) si e' associato alle eccezioni di incostituzionalita' del p.m.; che l'avvocatura dello Stato, la quale difende l'imputato ing. Geraci Gaetano, ha chiesto di dichiarare manifestamente infondate e, comunque, non influenti ai fini della decisione entrambe le eccezioni di incostituzionalita', osservando che quella relativa all'art. 44 del r.d. 30 novembre 1933, n. 1611, e' stata gia' esaminata e respinta dalla Corte costituzionale, con sentenza del 17 luglio 1974, n. 223, mentre l'altra, che concerne l'art. 3 della legge regionale n. 8/1991, e' manifestamente infondata, per i seguenti motivi: a) l'insediamento de quo ha carattere civile e non produttivo ed e', pertanto soggetto alla disciplina dell'art. 14 della legge n. 319/1976 per cui, in relazione ad esso, il legislatore regionale ha ampia discrezionalita'. Conseguentemente, nella fattispecie, sostiene l'avvocatura dello Stato, non puo' configurarsi la contravvenzione prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, la quale e' riferibile solo agli scarichi degli insediamenti produttivi; b) non puo' configurarsi neppure la violazione dell'art. 116 e 117 della Costituzione, perche' la prima e' "una semplice norma in bianco", mentre la seconda non si applica alla regione siciliana, che e' a statuto speciale. Pertanto, osserva l'avvocatura dello Stato, non e' ipotizzabile la questione di costituzionalita' prospettata dal p.m.; c) infine, rileva il difensore dell'ing. Geraci, non puo' esservi violazione dell'art. 25 della Costituzione, oltre che per le ragioni suddette, anche perche' la legge regionale n. 8/1991, all'art. 3, non interferisce con la materia penale rendendo lecita un'attivita' che dalla legge dello Stato e' considerata penalmente illecita; Nel merito ha osservato che ai fini del presente giudizio non ha valore alcuno la sentenza del 3 maggio 1991 delle ss.uu. della Corte di cassazione, dove e' stato affermato che occorre la preventiva autorizzazione anche per gli incarichi civili. A tal proposito ha evidenziato che l'attivita' degli impianti in questione risale all'ottobre 1990, quando la giurisprudenza era uniformemente orientata nel senso che, per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, non era necessaria autorizzazione alcuna; RITENUTO IN DIRITTO che non appare fondata la questione di costituzionalita' dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sollevata dal p.m. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e cio' per le ragioni addotte dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 17 luglio 1974, dove e' stato osservato che la difesa che l'avvocatura dello Stato concede ai dipendenti pubblici trova il suo fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che attribuisce loro un particolare status e nella pluralita' ed articolazione dei poteri ed organi dello Stato; che e', invece, rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge regionale n. 8/1991, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma, in deroga alla legge statale n. 319/1976, la quale si prefigge di disciplinare gli scarichi degli insediamenti produttivi e di quelli civili in modo uniforme su tutto il territorio dello Stato, prevede, per la Sicilia, una disciplina particolare che contrasta con quella nazionale, valida per la generalita' dei cittadini; che la questione di incostituzionalita' dell'art. 3 della legge regionale n. 8/1991 appare, altresi', rilevante e non manifestamente infondata, in quanto il legislatore regionale, stabilendo un termine maggiore e diverso da quello fissato dall'art. 9 della legge n. 319/1976, inficia il principio della unicita' della disciplina degli scarichi su tutto il territorio nazionale, anche perche', la norma statale, non solo sancisce i limiti di accettabilita' degli scarichi, ma stabilisce pure modalita' e termini in applicazione; che la questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge regionale n. 8/1991 appare rilevante e non manifestamente infondata anche in relazione all'art. 25 della Costituzione, in quanto la proroga del termine di adeguamento interferisce, indubbiamente nella materia penale e, precisamente, nei reati contestati agli imputati, materia che la Costituzione riserva allo Stato. D'altra parte, osserva il decidente, che la stessa legge regionale n. 8/1991 prevede espressamente la proroga del termine di adeguamento di cui all'art. 33 della legge regionale n. 27/1986 fino all'attivazione delle opere indicate nello stesso articolo e, comunque, sino al 31 dicembre 1992, e cio' tanto per gli insediamenti produttivi indicati nell'art. 2, primo comma, quanto per gli impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamenti regionali, qual e' quello relativo al presente giudizio; Pertanto e' certo che pure il legislatore siciliano ha riconosciuto che anche per gli impianti di potabilizzazione occorre la prescritta autorizzazione, la cui mancanza necessariamente, fa scattare la sanzione penale prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976. Lo stesso orientamento si riscontra nella sentenza del 3 maggio 1991 delle sezioni unite della Corte di cassazione con la quale e' stata modificata una precedente consolidata giurisprudenza ed e' stato affermato che occorre la preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi, inclusi quelli provenienti da nuovi insediamenti civili; Per ultimo, rileva il giudicante che la eccezione relativa alla scusante dell'errore o dell'ignoranza inevitabile, invocata dal difensore del Geraci, puo' essere esaminata solo quando e' stata risolta la questione di costituzionalita' posta dal p.m., la quale e' pregiudizievole ad ogni altra.